Per lavoro interinale si intende un rapporto lavorativo, introdotto in Italia dalla legge 196 del 1997, di natura temporanea che prevede la presenza di tre soggetti: il lavoratore, l'agenzia per il lavoro e l'azienda che necessita di personale. Il lavoratore fornisce la propria prestazione ad una azienda che ha necessità di integrare il proprio organico, o di sostituire un dipendente, in un arco di tempo prestabilito. Le aziende a loro volta stipulano un contratto di fornitura di manodopera con delle agenzie per il lavoro specializzate nel settore. Il lavoratore, quindi, è considerato dipendente delle agenzie per il lavoro La durata del contratto è definita dall'azienda utilizzatrice ed è prorogabile, ma non può comunque superare i 24 mesi. Lo stipendio è quello previsto dal Contratto Nazionale del Lavoro applicato dall'azienda utilizzatrice e viene pagato dall'agenzia per il lavoro . |